AZIONE STUDENTESCA SIENA

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Nome: Francesco Aldo Tucci
"Per l'avvento della giovinezza al potere, contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico" [F. T. Marinetti] Il nostro obiettivo, come movimento studentesco, è innanzitutto difendere i diritti degli studenti e combattere per migliorare la scuola e l'istruzione nella nostra città e nel nostro Paese. Ma Azione Studentesca significa anche cultura, musica alternativa, metapolitica, avanguardia e tanto altro. Il nostro impegno? Eccolo: noi giovani siamo il futuro, e vogliamo essere all'altezza di questa sfida. TE LA SENTI DI OSARE? CONTATTACI! 331-7086762 (Francesco Aldo) as_siena@hotmail.it

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21/10/2008

INTERVENTO DI GIORGIA MELONI IN MERITO ALLE PROTESTE

Fabrizio dell’Orefice intervista Giorgia Meloni

Non è un normale sabato per Giorgia Meloni. A sera ancora schiuma uno strano sentimento. «Direi di rabbia ma non è corretto, è una strana sensazione», dice la ministra della Gioventù.

Insomma, quelle foto dei bambini delle elementari che protestano contro la riforma Gelmini proprio non le ha digerite. Tanto che sbotta: «È un illecito».
Un illecito?
«Sì, e non voglio aggiungere altro. Guardi, fermiamoci qui. Invito solo i genitori che li hanno portati in piazza a riflettere. E magari a leggere bene il decreto. Ci vuole da parte di tutti un po’ più di responsabilità. Usare dei bambini, cotringerli a urlare slogan di cui nemmeno capiscono il significato, è una cosa orribile».
Se l’avesse fatto il centrodestra?
«Non l’abbiamo mai fatto e nemmeno saremmo stati in grado di pensarlo».
D’accordo, e se l’aveste fatto?
«Oddio, che cosa sarebbe successo. C’avrebbero detto che eravamo peggio di Pinochet, che eravamo la peggiore dittatura. Che facevamo schifo con i soliti difensori dell’infanzia democratica pronti a muovere qualunque accusa. Ma tant’è».
Ministro, intanto ci risiamo con le proteste. Anche la Gelmini s’è beccata la sua. Era necessario?
«Anzitutto voglio dire che in questi giorni sta protestando solo una minoranza».
E come fa a dirlo?
«Guardi, non è che io non ho mai fatto manifestazioni. Quest’ultima non saprei dirle ma quella precendente, quella delle cento piazza, faceva sorridere».
Sorridere?
«Senta, hanno detto che erano trecentomila. Vero?»
Vero?
«In cento piazze. Dunque erano tremila a piazza. Per le questure saranno stati un decimo, stiamo parlando di trecento a piazza. E questo è tutto. E le sembra la maggioranza? Trecento persone a città?».
So’ quattro gatti?
«Quello che è più grave è che in gioco la credibilità stessa del movimento studentesco. Di tutto il movimento studentesco. E avendone fatto parte da molti anni dico tutto ciò con grande rammarico, ovviamente».
Ma perché dice che è in pericolo la credibilità del movimento?
«Perché non ho mai visto studenti medi scendere in piazza contro il maestro unico delle elementari. Non ho mai visto protestare contro un provvedimento che non li sfiora nemmeno. Negli ultimi dieci anni gli studenti hanno chiesto di cambiare la scuola, e ora che si cambia scendono in piazza».
Potrebbero non condividere la protesta.
«Si procede a fare risparmi e il 30% di quanto sarà risparmiato sarà reinvestito. Per scuole più sicure, migliori, con più attrezzature. Quei soldi serviranno per fare nuove attività, per comprare computer. E quelli che fanno? Protestano».
Sono una minoranza?
«Solo una minoranza e quello che è più grave è che non ho sentito uno straccio di controproposta. Non ho mai visto un movimento studentesco che scende in piazza e non chiede di essere ricevuto al ministero. Un’assurdità. La regola numero uno è sempre stata quella di portare ai tavoli che contano le proprie rivendicazioni. Altrimenti sono chiacchiere e basta. Non so quante volte ho salito la scalinata di viale Trastevere per andare a dire in faccia ai ministri quello che volevamo. O agli assessorati. O a chiunque potesse incidere sulla protesta. Questi qui no».
E perché? Che proteste sono quelle di questi giorni?
«Aspetti, voglio fare ancora una considerazione. Non so se è il livello più basso mai raggiunto dal movimento ma di sicuro dopo nulla sarà come prima. Chi verrà dopo si troverà comunque lo strumento della protesta che resta attualissima. Ma rischierà di essere preso in minor considerazione».
Ripeto, allora perché?
«Perché si sta giocando sulla pelle della scuola una partita interna alla sinistra. C’è tanta Cgil nelle proteste di questi giorni. E purtroppo si vede».

Intervista del 19-10-2008 di Fabrizio dell’Orefice, tratta da www.iltempo.it

§

Il ministro della Gioventù a ‘Il Giornale’ sulle proteste contro la riforma Gelmini: ”Da ex contestatrice dico ai ragazzi: non siate pappagalli dei politici”.

Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - “Ho l’impressione che il movimento studentesco si stia facendo trascinare dai docenti e dalle strutture di riferimento che sono, come è guisto che sia, partiti e sindacati”. Lo afferma il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, intervenendo così, in un’intervista a ‘Il Giornale’, sulle proteste studentesche contro la riforma della scuola proposta dal ministro Mariastella Gelmini. “Che le posizioni di studenti e docenti convergano, è una cosa mai capitata prima. Una contraddizione in termini -afferma ancora Meloni- visto che hanno obiettivi diversi”. “Da ex contestatrice -sottolinea ancora- dico ai ragazzi: non siate pappagalli dei politici“. “Il tentativo di strumentalizzare il movimento studentesco -continua il ministrod ella Gioventù- c’è sempre stato ma negli anni passati, la partecipazione era più ampia e si dialogava alla pari con i partiti riuscendo ad anestetizzare gli eccessi. Non a caso, i protagonisti delle proteste sono stati sempre i coordinamenti degli studenti e mai i partiti o i sidacati”. “Oggi i manifestanti -prosegue- ripetono a pappagallo quello che gli dice il partito di riferimento. Manca la parte di proposizione. Non sono d’accordo su come investire i risparmi? Ce lo dicano, non avremo problemi a discuterne. Invece non si sa neanche se hanno chiesto un incontro con il Ministro dell’Istruzione”. Per Meloni, inoltre, “far gridare slogan ai bambini è indegno e illecito” e, riguardo al corteo del 25 ottobre, aggiunge: “Vedremo se gli italiani sono col Pd. Noi nel 2006 ne mobilitammo 2 milioni”.

tratto da: www.adnokronos.it

DL 112/08

Questi di seguito, senza interpretazione alcuna, ma "nudi e crudi", sono gli articoli che riguardano la scuola contenuti nel DL 112/08 che sta per essere convertito in legge con la Legge 133/08. Seguirà un riepilogo dei restanti provvedimenti, poi una analisi il più possibile seria, ragionata e imparziale.

 

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

 

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

    a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

    b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

    c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

    d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;

    e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

    f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

 

Art. 66.
Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008, a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;

    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

 

 

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 11.
Piano Casa

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

    a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

    b) giovani coppie a basso reddito;

    c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

    d) studenti fuori sede;

    e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

   f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;

   g) immigrati regolari.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

    a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

    b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

    c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

    d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

    e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.

4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.

5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:

    a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;

    b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

    c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

    d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

 

 

 

21/09/2008

PRIMA ANALISI DEI PROVVEDIMENTI PRESI DAL MINISTRO GELMINI

Eccoci qua. Avevamo promesso di trattare dei provvedimenti fin qui presi dal Ministro Gelmini in materia di scuola, e così faremo.

Siccome cerchiamo di essere sempre critici e obiettivi, vogliamo far cominciare la nostra analisi dai punti più contestati, più "caldi" per così dire, e da quelli sui quali abbiamo più perplessità.

Innanzitutto la questione che fa sbraiatare così tante candide anime: i "tagli alla scuola". In molti denunciano 8 miliardi di Euro in meno di stanziamenti per la scuola. Per quanto ci siamo dati da fare -non essendo esperti di bilanci non ci siamo arrischiati alla consultazione di quella mole di dati riguardanti il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca)- non siamo riusciti a scovare i dati ufficiali riguardo questi tagli, che pure ci sono stati, e pertanto prendiamo buona la cifra di cui sopra. Bene, anzi, a primo impatto, in modo unanime, male. Perchè però solo a primo impatto? Perchè se è vero che converrebbe e sarebbe auspicabile investire più soldi nell'Istruzione (attualmente spendiamo solo il 2,8% del PIL) questo vale però in un contesto economico ben diverso da quello attuale: l'Italia è ufficialmente in recessione economica, la crescita non supera lo 0,6%, abbiamo un deficit (l'ormai tristemente celebre "debito pubblico") enorme, ben sopra il 100%, per cui ogni anno paghiamo miliardi -miliardi- di Euro di interessi, c'è una crisi internazionale che sembra anche mettere in dubbio certi pilastri del capitalismo -il sistema produttivo che connota la nostra epoca-, ecc. Per dirla in soldoni (lo so, la faccio troppo lungo, perdonatemi), mancano i quattrini, e bisogna tagliare la spesa pubblica: i tagli sono stati fatti ovunque, non solo per la scuola (molti i professionisti delle mezze verità che hanno ignorato tutto ciò), ma per tutte le voci in lista. Questi tagli, però, non sono "indiscriminati", come vorrebbero far credere alcuni menzogneri demagoghi, ma sono attuati per quelle "sacche" enormi di sprechi. Per quanto riguarda la scuola, i tagli verrano attuati eliminando gli esuberi di insegnanti e di personale ATA (Ausiliare, Tecnico e Amministrativo): circa 87.000 insegnanti e 40.000 ATA in meno nel corso di tre anni (previsto però, nel frattempo, l'inserimento di 25.000 nuovi insegnanti -specie giovani e precari, alla faccia delle balle dei vari populisti- e 7.000 ATA, solo quest'anno). Questo a nostro avviso, considerato anche che, sotto varie voci, spendiamo per il personale scolastico ben 41.174.698.165 euro, pari al 96,98% del totale, è necessario -e quindi il giudizio finale è non del tutto negativo- dal punto di vista della efficienza scolastica, ovvero fare meglio spendendo di meno.

Veniamo al secondo punto: il ritorno, per le elementari, al maestro unico. Fatto che ha suscitato un mare di polemiche, contestazioni, proteste, manifestazioni e urla disperate di gente altrettanto disperata. Di questo coro di dissenso vorremmo, se ci è concesso, glorificare i solisti, le stars: quelle maestre -maestrine- vestite a lutto per il decreto firmato Gelmini. Che triste spettacolo hanno dato di sè! Non una proposta, non una critica ragionata, niente: solo una squallida ostentazione di come si può raggiungere il fondo, e superarlo. Senza altro aggiungere (non vorremmo offendere una categoria verso la quale, a livello di istituzione quantomeno, abbiamo grande e sincero rispetto), ci limitiamo ad augurarci che i bambini possano trarre giovamento anche da questo (cattivo) esempio. Stessa cosa dicasi per i genitori -sciagurati senza pudore- che per protestare usano i bambini, facendo loro scandire slogan firmati FLC-CGIL. Che bassezza: fanno vergognare anche chi non è d'accordo col ritorno al maestro unico. E a questo provvedimento noi siamo, con le dovute riserve (non vogliamo certo confonderci con tale marmaglia!), sostanzialmente contrari. Sarà perchè abbiamo splendidi ricordi delle elementari e del nostro corpo docente, sarà perchè abbiamo avuto veramente dei Maestri e delle Maestre, ma noi non condividiamo la linea del Ministro riguardo questo specifico punto. Però, è anche vero che la pletora di insegnanti attuale (ne è un esempio il caso di Como, con 9 insegnanti in una classe: uno per materia) è eccessiva. Allora, ecco la nostra proposta di massima: due insegnanti su due classi (italiano, inglese, storia; matematica, scienze, geografia; più ed. artistica e musicale secondo quanto più opportuno). Economicamente è la stessa cosa del maestro unico; dal punto di vista pedagogico, si hanno due figure di riferimento (per me che scrivo -a nome di tutta AS Siena- è stato ottimo, avendo un maestro e una maestra con cui rapportarmi e da cui imparare), col risultato che il bambino può cominciare a raffrontare più modi di insegnare, ma senza buttarlo in un calderone, e le materie sono distribuite in modo equilibrato. Anzi, meglio ancora sarebbe affidare l'insegnamento dell'inglese a un insegnante di madrelingua, che, con la formula "2+1", avrebbe però più classi, non una o due, e garantirebbe un alto livello di preparazione e di insegnamento.

Il terzo punto, molto più breve dei primi due, riguarda il tempo pieno. E qui si è scatenato un inferno basato, udite udite, sul nulla. Infatti, tutte le polemiche che hanno preso corpo lo hanno fatto dal niente e di niente si sono voracemente nutrite, caparbie e cieche come tutte le sciocchezze. Il Ministro Gelmini non ha preso alcun provvedimento in merito, tantomeno volto a ridurre il tempo pieno, importante risorsa specie per le coppie che lavorano e che preferirebbero non doversi accollare la spesa di una baby sitter per il pomeriggio. Anzi, per la cronaca, ella ha più volte affermato che parte degli insegnanti "tagliati" con il ritorno al maestro unico verranno impiegati per incrementare lo stesso. Quando si dice balterare di aria fritta.

Altro provvedimento per cui molti hanno gridato (ma dire ciò che si pensa in modo garbato, serio e costruttivo no?) è quello sul ritorno alla valenza, ai fini del passare o meno l'anno scolastico, del voto in condotta. Intanto, esso è un voto come gli altri: si è sotto con il 5, non con il 7 come era prima. Sul principio siamo perfettamente d'accordo, ma nella pratica abbiamo qualche riserva, non solo perché viola una norma dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, su cui però le associazioni studentesche si potrebbero confrontare col Ministro per un'intesa e un compromesso, ma piuttosto perché, da studenti, temiamo, forse vanamente ma non troppo, che esso possa essere usato come "ricatto" da parte dei professori, specie -siamo nella ros(s)a Siena, ricordate? Qui il 90% dei prof è di sinistra, e molti sono anche ex(?)-sessantottini...- nei confonti di chi si impegna politicamente nelle assemblee, nei consigli di classe e di Istituto lottando per gli studenti. Non volendo puntare troppo il dito (altrimenti sembrerebbe che siamo dalla parte di chi pensa che il professore è un alieno venuto sulla Terra per torturarci, quando invece 90 volte su 100 è solo un povero cristo che per uno stipendio da fame -a proposito: in materia il motto della Gelmini è "pagarne di meno per pagarli di più", e ci auguriamo sia così- cerca di trasmettere conoscenza, sapere e valori ai ragazzi) contro gli insegnanti, ci limitiamo ad aspettare la forma definitiva di questo provvedimento, visto che in materia è intervenuto anche il Ministro Meloni (http://giorgiameloni.garbatella.it/2008/09/scuola-meloni-contraria-al-voto-in-condotta-che-penalizzi-idee/); e ne condividiamo la posizione. Ma a chi afferma che il bullismo non si combatte così, noi rispondiamo che invece si combatte anche così; il governo è in carica da soli quattro mesi, pochi per adottare rimedi definitivi contro un problema sociale e culturale quale appunto il bullismo. Superfluo specificare che  però aspettiamo altre misure che penetrino più a fondo il problema fino a risolverlo definitivamente.

Ovviamente ci sono anche altri provvedimenti: nei licei classici, ad esempio, sarà potenziato lo studio della matematica e delle scienze e si studierà inglese tutti gli anni e in tutte le "sezioni". Oppure, il piano di scolarizzazione per i bambini rom: istruirli servirebbe a dare loro gli strumenti per integrarsi meglio e un domani trovare un lavoro, sottraendoli sia da piccoli che da grandi alla criminalità che danneggia noi ma anche loro stessi. O ancora, l'eliminazione dei "duplicati", ovvero di quegli Istituti che, pur presentando uguale offerta formativa (ovvero l'insieme delle materie insegnate, per capirci), hanno un nome diverso: l'unico effetto è quello di confondere un/a ragazzino/a di 13 anni che deve decidere sul suo futuro scegliendo quale scuola frequentare.

Altri provvedimenti importanti e che abbiamo particolarmente apprezzato sono stati l'avere imposto alle case editrici, a partire dal prossimo anno, di non aumentare il prezzo dei libri di testo per almeno cinque anni e di avere avuto più serietà nel fissare e far rispettare i "tetti" massimi di spesa, e di avere ricondotto l'attenzione sull'importanza dell'insegnamento dell'educazione civica (già prevista, è vero, ma solo in rarissimi casi insegnata).

C'è dell'altro, ma poichè molte cose, essendo in fieri, ancora non sono del tutto chiare, per ora ci fermiamo qui.

CONCLUSIONI

Il giudizio complessivo sul Ministro è quindi questo: bene nelle piccole cose, incerta sulle grandi questioni che invece richiedono fermezza, coraggio, intelligenza e che non possono ammettere errori. La scuola italiana è pressochè tutta da riformare, medie e superiori -e università- andrebbero rifondate e ripensate dal principio, tanto è grave lo stato in cui versano. Per questo, Ministro, non sono tollerati errori, neanche piccoli e apparentemente insignificanti: l'obiettivo deve essere una istruzione di eccellenza, non l'ultima ma la prima d'Europa; il sistema scuola deve diventare un cosmo: ordinato, efficiente e regolato da norme precise dettate da principi quali la solidarietà, la meritocrazia, l'eccellenza, l'efficienza; gli studenti dovranno essere il centro di ogni singola azione: il nostro sogno è una scuola a esatta misura dell'alunno, una scuola che dia ragazzi preparati in modo tale da competere a livello europeo e internazionale, che dia cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri e che sappiano come espletare gli uni e gli altri, una scuola che sia una fornace di poeti, artisti, operai,  letterati, meccanici, idraulici, commercialisti, impiegati, ragionieri, architetti, amministratori, cantanti, insegnanti, imprenditori, commercianti, scienziati, matematici ecc., saldi -perchè ben formati- sul proprio terreno e consapevoli della loro unicità e della loro importanza, consci del fatto che facendo ciò che fanno nel migliore dei modi, mettendosi sempre in gioco e non arrendendosi mai, ma anzi continuando a imparare migliorando sempre più, essi contribuiscono a far andare avanti questo nostro Paese, a portare sempre più in alto la nostra ITALIA.

 

 

postato da: ASSiena alle ore 21/09/2008 18:43 | link | commenti
categorie: scuola, provvedimenti, riforma della scuola, mariastella gelmini