ANALISI DELLA LEGGE 133/08
(Primi accenni…)
Come promesso, analizzeremo articolo per articolo i provvedimenti del governo in materia di Istruzione (giacché ancora di riforma non si parla: riformare è un processo più lungo e complicato, che speriamo venga affrontato il prima possibile), a cominciare dalla Legge 133/08, con la quale il Decreto 112/08 è stato convertito in legge. La Legge 133/08 contiene provvedimenti di materia finanziaria ed economica dal punto di vista organizzativo (e ri-organizzativo) e pertanto tocca tutti gli ambiti della società, dalla Difesa all'Interno, dalla Pubblica Amministrazione alla Sanità e alle Politiche Sociali, comprendendo anche Scuola e Università.
Il testo completo della Legge è disponibile qui: http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
(*) Il corsivo indica i passi ripresi direttamente dal testo della legge. Ogni altra formattazione è solo per evidenziare i punti che riteniamo più importanti.
Art.11 - "Piano Casa"
Con questo articolo, il governo predispone un piano volto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale (comma 2), e tra i soggetti ai quali questo piano è rivolto rientrano anche gli studenti fuori sede (comma 2-d): a nostro avviso un buon inizio per aiutare chi, per studiare, è costretto a trasferirsi in un'altra città (qui a Siena sono molti i fuori sede, ad esempio) e a sottostare a padroni di casa che molto spesso approfittano dei ragazzi con affitti altissimi e spesso in nero. Un provvedimento certo ancora insufficiente, ma se verranno veramente stanziati 65 milioni di Euro (=almeno 200 case a 325.000 Euro ciascuna), come pare sia stato approvato col decreto votato in Consiglio dei Ministri, sarà un ottimo passo in avanti nei confronti degli studenti fuori sede, categoria troppo a lungo ignorata dal cosiddetto “Stato sociale”.
Art.15 - "Costo dei libri scolastici"
Lo vogliamo dire? e diciamolo: finalmente! Finalmente si mette mano all'esorbitante costo dei manuali scolastici. Con questo articolo infatti si interviene per bloccare il costo dei libri di testo, i cui prezzi per anni e anni sono lievitati senza alcun freno. Con il comma 1 viene introdotto un elemento importante –storica battaglia di Azione Studentesca fin dalla comparsa di questa possibilità– ovvero: nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado [...] i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet (comma 1). Con questa norma si cerca di introdurre una grande novità, in un'opera di ammodernamento e di risparmio (per i ragazzi e le famiglie), cominciando a scegliere la rete invece delle librerie e delle case editrici per i manuali scolastici. Questo è un grosso investimento sul futuro, dato che si stanno affermando "on the net" gli e-books, dei libri digitali che possono avere un costo ridotto (circa 9-10 euro, ben altra cosa rispetto ai 15-20 della maggior parte dei testi cartacei) o addirittura essere gratuiti. Inoltre c'è un altro progetto che si sta sviluppando al momento, ovvero Wiki-books, ideato e portato avanti dall'associazione Wikipedia Italia. Una scomessa sul futuro e sulla tecnologia dunque: un progresso a misura di studente, visto che ci farà risparmiare qualcosa. Unica nota negativa: questa norma sarebbe in vigore già da quest'anno, ma quasi nessuno se ne è accorto; possiamo chiudere un occhio su questo, ma solo se a partire dal prossimo anno il Ministro sarà intransigente. Dopodiché, nessuna scusa sarà accettabile, visto che, in questo progressivo potenziamento dei libri digitali, si deve arrivare, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista (comma 2). Altri provvedimenti in materia "libri di testo scolastici" sono presenti all'Art.5 della Legge del 30 Ottobre 2008, n°169 (conversione del Decreto 137/08 o "decreto Gelmini"), di cui tratteremo in seguito.
Art.16 - "Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università"
Veniamo qui a uno dei punti più discussi tra tutti i provvedimenti della Legge 133/08. Con il comma 1 si stabilisce che nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In molti si sono scandalizzati per questa possibilità, che a noi pare per niente sacrilega ma anzi di buon senso, in quanto "scarica" un po' di peso economico e amministrativo sugli atenei stessi, cosicché possano finalmente assumersi un po' di responsabilità visto che per anni e anni si sono avuti nient'altro che sprechi e assunzioni indiscriminate. Ah, piccola precisazione: "fondazioni di diritto privato" non significa "privatizzazione", come alcuni vorrebbero far credere. Diventare "fondazioni di diritto privato" infatti significa che le fondazioni saranno soggette (pur con le riserve che vedremo in seguito) al diritto privato, non che diventeranno soggetti – cioè enti– privati! Insomma, cambierà il modo in cui verranno considerate, ma non muterà lo status giuridico in sé.
Con i commi 2 e 3, poi, viene specificato che, qualora gli atenei decidano di divenire fondazioni (ricordiamolo: è una possibilità), a queste fondazioni verrà trasferito anche tutto il patrimonio immobiliare dell'ateneo stesso e che quindi rimarrà di proprietà dell'università in questione. Una "postilla" necessaria a precisare che le fondazioni avranno gli stessi beni che avevano le università in precedenza.
Il comma 4 è il caso di riportarlo per intero:
4-Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
Succo del discorso: gli atenei-fondazioni di diritto privato non sono un modo per fare soldi, bensì per formare gli studenti.
Con il comma 6 si stabilisce che insieme alla trasformazione devono essere anche approvati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità, e a garanzia vi deve essere la successiva approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Importante è anche il comma 7, in cui si precisa che i regolamenti degli Atenei (anche e soprattutto quelli finanziari) dovranno essere deliberati (attenzione a questo corsivo!) fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Dello stesso tenore anche il comma 8 e il comma 9; quest'ultimo inoltre precisa che resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. Cade quindi la fantasiosa ipotesi di chi è addirittura arrivato ad affermare che alle fondazioni lo Stato non avrebbe garantito i fondi. I commi 10, 11, 12 e 13 insistono sulla azione di vigilanza dello Stato.
Infine, uno dei commi più importanti:
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
In sostanza, viene detto questo: cambia l'aspetto delle università, che può diventare (con molti controlli) privatistico; la sostanza rimane la stessa: università pubblica, con annessi e connessi (rappresentanza docenti, studenti e sindacati; tetto massimo delle tasse al 20% eccetera eccetera).
Art.64 – “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”
Con il comma 1 viene stabilito che il rapporto docenti/alunni (attualmente in Italia vi è circa un docente ogni 11,1 alunni) deve essere incrementato di un punto (arrivando così a un rapporto 1:12; rapporto comune a molti Paesi dell’UE e inferiori ad altri: cfr. dati OCSE) entro l’anno scolastico 2011-2012, ma, come giustamente osservato dalla Commissione competente, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. Anche su questo c’è chi ha fatto polemica: eppure alzare di un punto il rapporto alunni/docenti significa mettersi in linea con tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea (vedi sopra): siamo noi in torto ad avere troppi docenti.
Con il comma 2 invece si decreta che, nel corso del triennio 2009-2011, si deve avere una riduzione del personale ATA (Ausiliare, Tecnico e Amministrativo) del 17%; su questo provvedimento si sono scagliate –ovviamente– le sigle sindacali, FLC-CGIL in testa (sì, proprio il “braccio armato” del Partito Democratico, guarda caso): questo però non farà che eliminare il personale superfluo, visto che l’Italia ha un ottimo record in proposito: 24% di personale ATA in più rispetto alla media europea (abbiamo più bidelli –pardon, collaboratori scolastici– che carabinieri in questo Paese) e di cui non ce ne facciamo quasi niente visto che, solo per fare un esempio, circa il 40% delle pulizie nelle scuole e nelle università è affidato ad aziende esterne, con costi esorbitanti per lo Stato e quindi per il contribuente. Costi che, di riflesso, si ripercuotono su tutti noi studenti, visto che quei preziosi danari potrebbero essere spesi in cose di cui abbiamo maggior bisogno –magari in edilizia scolastica– piuttosto che in stipendi (i quali assorbono circa l’86% dei soldi spesi per la scuola, arrivando al 96,98% famoso se si considerano altre spese correlate).
Con il comma 4 vengono stabiliti alcuni criteri che dovranno guidare il piano programmatico di interventi di cui al comma 3, volti alla riorganizzazione della scuola e della razionalizzazione delle risorse “economiche, umane e strumentali”. E’ in questo comma che si parla di:
« a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; »
Per quanto ci riguarda, ben vengano questi provvedimenti, purché, come pare stia accadendo con il decreto approvato in Consiglio dei Ministri pochi giorni fa, essi siano rivolti esclusivamente all’eliminazione degli sprechi e alla introduzione prepotente della meritocrazia, anche in ambito economico, evitando quindi errori grossolani e “tagli” generalizzati.
Inoltre, per scongiurare l’ipotesi prospettata da tanti uccelli del malaugurio sinistrati, con il comma 4/f-ter viene messa in atto la salvaguardia di quelle scuole specie dei piccoli comuni e/o delle zone montane che secondo i succitati avvoltoi sarebbero chiuse, lasciando a casa bambini e ragazzi e ledendo così il diritto allo studio. Questa la norma che rende meno rigida l’opera di razionalizzazione per evitare “pasticci” ulteriori:
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
Il comma 4-bis, poi, consente, per chi vuole, di assolvere l’obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale : ciò non significa minimamente che l’obbligo di istruzione da 16 anni viene ridotto a 14 anni; l’obbligo rimane a 16 anni, solo che gli ultimi due anni possono essere dedicati a imparare un mestiere, cosa a nostro modo positiva poiché limiterà il fenomeno che si è avuto in questi anni per il quale stanno scomparendo moltissimi mestieri (in primis quelli artigianali) e anche per cui, tanto per citare un esempio, non ci sono abbastanza elettricisti e idraulici. In un Paese non si può essere tutti filosofi: è vero che l’istruzione deve essere garantita a tutti, per non creare un popolo di ignoranti; è altresì vero che tutti i mestieri hanno pari dignità e che una Nazione ha bisogno di tutta la gamma di figure professionali, da quella ingiustamente considerata più “umile” a quella, spesso a torto, considerata più nobile. Inoltre, avere 16 anni e aver già più o meno imparato una professione amplierà certamente gli sbocchi professionali, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro; questo a nostro modesto parere, ovviamente.
[CONTINUA…] [To be end]